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M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
Regione Sicilia


REGOLAMENTO  REGIONALE 

Approvato a Linguaglossa l’01.06.2003

Ratificato a Siracusa l’11.06.2005

Modificato a Pergusa il 19.11.2017

Approvato dal Consiglio Nazionale il 26.01.2018



PREFAZIONE

Durante l’Assemblea Regionale del 4 e 5 maggio 2002, svoltasi presso il Centro Padre Kolbe di Carini, fu presentata e votata all’unanimità una mozione, con la quale gli AA.SS. della Sicilia ritenevano utile, per una più puntuale, metodica e proficua azione degli organismi regionali, la predisposizione di un apposito regolamento regionale, non in contrasto con i principi ispiratori del Patto Comunitario, dello Statuto e del Regolamento nazionali, ma –anzi- in adesione e completamento di questi.

Con detto Regolamento, infatti, si vogliono semplicemente colmare quei vuoti lasciati dalle disposizioni nazionali, consentendo una migliore e puntuale trattazione dei compiti spettanti agli Organi regionali del movimento, disciplinando i tempi e le modalità di applicazione.

Per realizzare questo Regolamento, in spirito di fraterna condivisione degli ideali, il Segretariato Regionale ha chiesto il contributo di tutte le Comunità, al fine di raccogliere i suggerimenti di tutti gli AA.SS. della Sicilia.

Hanno risposto all’invito alcune Comunità (Messina 2, Modica, Gravina di Catania, ecc…): apposita Commissione, riunita a Modica il 6 aprile 2003, ha operato sulla traccia delle proposte pervenute, collegandole e riunendole in una bozza, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, in occasione dell’incontro di Primavera (Linguaglossa   31 maggio-1 giugno 2003).

Successivamente, a seguito delle nuove norme nazionali, apportate alcune piccole variazioni al testo, quest’ultimo è stato definitivamente approvato dall’assemblea a Siracusa l’11 giugno 2005.

Si procede, infine, a rivisitare il presente testo, in applicazione e con le modalità richieste in data 12 giugno 2016, in occasione dell’Assemblea Regionale di Enna, giusta mozione presentata dalla Comunità di Paternò ed approvata all’unanimità. 

Il testo così modificato è stato approvato in data 19 novembre 2017 in seno all’Assemblea Regionale Straordinaria di Pergusa.

Il presente Regolamento è composto da 10 articoli e dalle disposizioni finali.

Gli AA.SS. della Sicilia

    

Art. 1. Segretario Regionale

    1. Il Segretario Regionale viene eletto fra tutti gli AA.SS. regolarmente censiti nella Regione, in occasione di apposita Assemblea Regionale elettiva, ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei soci, ritenendosi inclusi nel conteggio anche i deleganti, alla verifica della prima convocazione, mentre il quorum necessario è fissato ad un terzo, alla seconda convocazione (prevista dopo minuti sessanta dalla prima): anche  nella seconda chiamata il conteggio per la validità prevede la somma del numero dei presenti e dei deleganti.

   2. Egli rimane in carica tre anni e, se rieletto, può ricoprire l’incarico  per un solo altro triennio.                 

   3. Ogni candidato all’incarico di Segretario Regionale ed ogni singola comunità proponente, entro 60 giorni dalla data delle elezioni, devono presentare formale richiesta al Segretario Regionale uscente, il quale, formulato un elenco dei candidati, provvederà a farlo pervenire a tutte le Comunità almeno 30 giorni prima dell’Assemblea Regionale elettiva.

   4. Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento nell’ambito Regionale ed in tale veste, tra l’altro,
                        • convoca il Consiglio Regionale;

                        • convoca l’Assemblea Regionale;

                        • designa il rappresentante al CRAL (Consulta Regionale dei laici);

                        • acquisisce e gestisce i beni di quelle comunità che eventualmente dovessero sciogliersi per qualsiasi motivo.  

 

   5. Il Segretario Regionale indica tra i Vice Segretari Regionali chi  lo sostituisce in caso d’impedimento.

 

Art. 2 - Consiglio Regionale

 

   1. Nella Regione Sicilia è costituito un  Consiglio Regionale, composto dal Segretario Regionale, dai vice Segretari Regionali, dai Magister delle Comunità o loro delegati, dall’Assistente Ecclesiastico Regionale (AER), dal Tesoriere Regionale, dai Coordinatori di zona, dai Responsabili Regionali delle Pattuglie Nazionali e dagli Incaricati Regionali, nonché dagli eventuali Consiglieri Nazionali.

   2. Il Consiglio Regionale promuove lo sviluppo del Movimento nella Regione Sicilia, stimola e coordina le iniziative delle Comunità, approva la nascita di nuove Comunità,  assicura i collegamenti con gli organi centrali del Movimento.

   3. Il Consiglio Regionale ratifica su indicazioni del Segretario Regionale le nomine del/dei Vice Segretario/i Regionale/i, del Tesoriere Regionale, degli incaricati regionali; esamina annualmente i bilanci preventivi  ed i conti consuntivi.

   4. Il Consiglio Regionale cura che le Comunità abbiano provveduto a redigere le carte di Comunità, le quali, in possesso dei requisiti previsti, saranno successivamente ratificate dal Comitato Esecutivo.

   5. Il Consiglio Regionale tenuto conto del numero delle Comunità e della loro posizione geografica, può istituire delle zone e un corrispettivo Coordinatore di zona.

   6. Per la condivisione delle scelte regionali è indispensabile la partecipazione dei magister al Consiglio Regionale; qualora un magister, per valide motivazioni, non potesse partecipare, delegherà in sua vece un A.S. della propria Comunità, con ampio diritto di scelte e di voto.

   7. Alle riunione del Consiglio Regionale, per un cammino comune, vengono invitati tutti i Responsabile Regionali e Nazionali delle aggregazioni scoutistiche (tale invito verrà rivolto anche in caso di Assemblea).

   8. Nelle riunioni di Consiglio Regionale verranno trattati gli argomenti posti all’o.d.g. e comunicati in sede di convocazione dal Segretario Regionale.

   9. Le riunioni del Consiglio Regionale vanno verbalizzate, con evidenziati l’o.d.g. e le connesse votazioni di approvazione o respingimento; il Segretario Regionale provvederà a far pervenire copia del verbale a tutte le Comunità della Regione.

   10. Le decisioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei presenti.

   11. Il Consiglio decide, all’inizio dell’anno sociale, la quota che ogni censito della Regione deve corrispondere per assicurare la gestione e la funzione del Consiglio medesimo.

L’importo, così determinato, sarà corrisposto al Tesoriere Regionale in occasione del censimento.

   12. Le decisioni assunte in sede di Consiglio sono vincolanti per tutti gli AA.SS. siciliani, anche per coloro che avevano espresso parere contrario in sede di approvazione.

   13. Esclusivamente per sopravvenuti e comprovati motivi eccezionali e di urgenza, invece che indire la convocazione del Consiglio Regionale, è possibile ricorrere alla votazione telematica. In tal caso, la relativa votazione prevede, per l’approvazione, la volontà della maggioranza assoluta  delle Comunità censite, escludendosi il ricorso al sistema del silenzio/assenso.

 

Art. 3 - Assemblea Regionale

 

   1. L’Assemblea Regionale, per la cui validità si rimanda all’art. 1, comma 1, presente regolamento, viene convocata in via ordinaria ogni anno, mentre quella concernente l’elezione del Segretario Regionale avviene ogni tre anni.

La sua convocazione deve avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata.

   2. L’Assemblea Regionale può essere convocata in via straordinaria ad iniziativa del Segretario regionale o su richiesta di almeno un terzo delle Comunità della Regione.

   3. All’Assemblea partecipano tutti gli Adulti Scout censiti nell’anno in corso.

Possono essere rappresentati, con diritto di voto, anche da un altro socio della stessa Comunità, con delega scritta vidimata dal proprio magister.

Tale delega non può essere conferita a soci iscritti in altre comunità.

   4. L’Assemblea, presieduta da un A.S. e verbalizzata da altro A.S., su proposta del Segretario Regionale votata  dai partecipanti,  approva eventuali iniziative di carattere regionale nell’ambito delle linee programmatiche del movimento, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Allo stesso modo, vengono proposti e votati il Presidente e due membri della Commissione mozioni; quest’ultimi dovranno esaminare le mozioni presentate, per  verificare se le proposte presentate non siano in contrasto con la normativa nazionale del movimento ed unificare quelle similari.   

   5. L’Assemblea, allorquando è convocata per l’elezione del Segretario Regionale, discute ed approva la relazione del Segretario Regionale uscente.

   6. Qualora l’Assemblea sia elettiva, oltre al Presidente ed al Segretario verbalizzante, scelti fra gli AA.SS. presenti, deve essere nominata una Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due scrutatori, anch’essi scelti fra i partecipanti. - controllare gli elenchi dei soci censiti.

La Commissione elettorale dovrà curare la regolarità delle votazioni, badando di:

              - controllare gli elenchi dei soci censiti

              - ritirare e controllare le deleghe

              - vidimare e consegnare le schede agli elettori

              - effettuare lo spoglio, rendicontandone i risultati mediante apposito verbale.

Il    Segretario      Regionale     uscente dovrà  comunicare i  risultati  al  Comitato Esecutivo,  entro   i   successivi  quindici  giorni dalla  elezione.  

Il Segretario  Regionale  uscente  accompagnerà  il nuovo Segretario al primo C.N. successivo all’elezione

7. Le Comunità Regionali verseranno al Tesoriere Regionale una quota, da corrispondersi in ragione del numero degli iscritti in ogni singola comunità, per garantire la copertura delle spese organizzative delle assemblee.

La quota da versare verrà stabilita in occasione del Consiglio Regionale precedente l’evento da organizzare e dovrà essere versata anche se l’intera comunità non potesse parteciparvi per qualsivoglia motivo.

   8. L’Assemblea Regionale indica una terna di Sacerdoti alla C.E.SI,  per la nomina dell’Assistente Ecclesiastico Regionale.

   9. Qualora l’Assemblea debba esprimersi per l’elezione del Segretario Regionale ovvero per avanzare le proposte dei soggetti da sostenere per le candidature nazionali (Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, Consigliere Nazionale o Revisore dei Conti) è espressamente previsto lo scrutinio segreto, con votazione tramite scheda.

   10. Le schede con i nomi dei candidati verrà predisposta anticipatamente in caso di elezione del Segretario Regionale, conoscendosi per tempo i nominativi, mentre, per le candidature agli incarichi nazionali, i votanti procederanno a  scrivere su scheda bianca il/i nominativo/i proposto/i (in ogni caso, tutte le tipologie di schede adottate –prima della votazione- saranno vistate con il timbro della regione e vidimate dal Presidente del seggio elettorale).

Il nominativo che riceverà più voti sarà l’unico ad essere candidato.

 

Art. 4 - Vice Segretario Regionale

   1. Coadiuva il Segretario Regionale nell’espletamento delle sue funzioni.

   2. Sostituisce il Segretario Regionale in caso di assenza od impedimento previa apposita delega.

   3. Decade al termine del mandato conferito dall’Assemblea elettiva al Segretario Regionale; in ogni caso, essendo un incarico fiduciario, può essere sostituito dall’Organo che lo ha precedentemente nominato.

   4. Data la vastità territoriale ed il crescente numero di Comunità censite, il S.R. può decidere di essere coadiuvato da due elementi, operanti come Vice Segretari Regionali, rispettando il genere.

 

Art. 5 - Assistente Ecclesiastico Regionale

   1. L’Assistente ecclesiastico Regionale  è nominato dalla competente Autorità Ecclesiastica su una terna di nomi proposti dall’ Assemblea Regionale.

   2. Collabora con l’Assistente Ecclesiastico Nazionale.

   3. Coordina le attività pastorali degli Assistenti Ecclesiastici Diocesani e delle Comunità.

 

Art. 6 -  Tesoriere Regionale

 

   1. Amministra i beni di cui la Regione dispone, prepara e predispone annualmente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi .

   2. Per le spese sostenute curerà di conservare la necessaria documentazione comprovante i costi affrontati.

   3. Provvederà a rimborsare le spese sostenute per la Regione dai magister e da tutte le persone all’uopo autorizzate,  solo se espressamente autorizzate dal Segretario Regionale; pertanto, questi ultimi dovranno preventivamente chiedere al Segretario Regionale il consenso alla spesa, provvedendo a consuntivarla e documentarla entro due mesi dal suo sostenimento. 

 

Art. 7 - Zone

   1. La Zona è l’insieme di Comunità che insistono nello stesso territorio.

   2. La Zona viene definita territorialmente dal Consiglio Regionale, su proposta del Segretario Regionale.

   3. La Zona è retta da un Coordinatore di Zona.

   4. Alla Zona il Segretario Regionale può delegare particolari compiti, quali l’organizzazione e la cura di specifici eventi.

   5. La scelta o il cambio di nome di una Zona avviene in apposita Assemblea Zonale, convocata su proposta di una o più comunità: l’approvazione o il rigetto del nome da valutare avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei votanti, tenendo conto che il quorum per la validità della predetta Assemblea è pari alla metà più uno dei censiti nella Zona (relativamente alle deleghe, si rimanda a quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del presente Regolamento regionale).

 

Art. 8 - Coordinatore di Zona

   1. Il Coordinatore di zona viene nominato dal Segretario Regionale, sentite in merito le Comunità appartenenti a quella Zona. 

   2. Il Coordinatore di Zona, nel rispetto primario della autonomia delle Comunità, da fattivo impulso alla visibilità delle Comunità nel territorio, tiene tempestivi collegamenti con le comunità ed il Segretario regionale, stimola la nascita di nuove comunità e la conoscenza del Movimento nel territorio. 

A tal fine, convoca la riunione delle Comunità della zona, alla quale devono essere invitate tutte le comunità del territorio zonale, mediante nota scritta, con evidenziato l’o.d.g.

I lavori e le decisioni adottate nelle riunioni delle Comunità della Zona, presiedute dal Coordinatore e verbalizzate da altro A.S., quale segretario,  devono essere comunicati al Segretario Regionale.

   3. Decade allo scadere del mandato del Segretario Regionale.

   4. Il coordinatore di Zona non può essere chi sta esercitando già il servizio di magister e/o stia ricoprendo incarichi a livello regionale o nazionale.

 

Art. 9 - Comunità Regionale

   1. La Comunità Regionale è costituita da quegli A.S. che in via transitoria non fanno parte di  una Comunità.

   2. Possono far parte della comunità regionale tutti coloro che aderendo ai valori dello scautismo, ne vogliono vivere lo spirito da adulti e non siano stati censiti in altre comunità della regione Sicilia e risiedere o dimorare in località dove non ci sia una Comunità MASCI.

   3. I soci della Comunità regionale si impegnano a formare, nel luogo di residenza o dimora, una Comunità MASCI entro 18 mesi dalla loro iscrizione alla Comunità regionale

   4. Delle attività ed iniziative della Comunità Regionale, dovrà essere relazionato per scritto, almeno una volta all’anno, il Consiglio Regionale che invierà copia di tale relazione, corredata delle proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo che, potrà fornire suggerimenti.

   5. La Comunità Regionale partecipa, con pari doveri e diritti delle altre Comunità.

 

Art. 10 - Volontariato (Legge266/91)

   1. Il M.A.S.C.I. si configura come organizzazione di volontariato ai sensi delle Leggi Nazionali e Regionali in materia, delegando alla Regione e alle Comunità iniziativa,  responsabilità e competenza, secondo quanto stabilito dalle apposite norme regolamentari nazionali. 

La Comunità, per lo svolgimento di attività a favore di non associati, si qualifica anche come associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991. 

La Comunità si prefigge di svolgere attività di volontariato nell’ambito della Protezione civile relativamente ai servizi socio-assistenziali (assistenza e informazione alla popolazione e supporto nella logistica).

   2. Il Segretario Regionale, i responsabili delle strutture intermedie ed i Magistri delle Comunità rappresentano rispettivamente il Movimento nella Regione, nella zona di competenza della struttura intermedia, nella città sede della Comunità. Gli stessi nel rispetto degli adempimenti e delle modalità operative fissate dalle norme regolamentari emanate dal livello rappresentato, possono, ai sensi dell’art. 6 della L.266/91, iscrivere lo stesso al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la propria Regione, stipulare le convenzioni di cui all’art.7 della legge citata nonché svolgere ogni altra attività, operazione atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegati o conseguenti.

   3 Il Consiglio Nazionale delibera e stipula le polizze assicurative a favore dei soci, ivi comprese quelle obbligatorie previste dall’art. 4 della Legge 266791.

   4. Il Segretario Regionale, i responsabili delle strutture intermedie ed i Magistri delle Comunità iscritte ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato ai fini del primo inserimento e del costante aggiornamento del Registro di cui all’art. 3 del D.M. 14/02/1992, sono tenuti contestualmente all’ottenimento dell’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di volontariato da parte della Regione, a comunicare al Consiglio Regionale e alla Segreteria Nazionale l’elenco dei soci volontarie, nella giornata stessa in cui avviene, ogni sua successiva variazione.

   5. Il Consiglio Regionale, su istanza dei livelli regionali, può fare istanza al Consiglio Nazionale, di volta in volta, per ottenere la delega per la costituzione di O.N.L.U.S 

 

Disposizioni finali

Il Regolamento Regionale è uno strumento di crescita del M.A.S.C.I. siciliano, in quanto, pianificando i compiti e le attribuzioni, facilita il servizio degli animatori regionali.

Per rappresentare sempre uno strumento attuale, il presente regolamento potrà essere modificato, per adeguarsi alle mutate esigenze, nel corso di Assemblee Regionali, con decisioni assunte a maggioranza.

Dovrà, altresì, essere modificato qualora, modificandosi il Patto Comunitario, lo Statuto ed il Regolamento nazionali, la normativa in essi contenuta dovesse trovarsi in contrasto con il Regolamento Regionale vigente.

In ogni caso, verificandosi dubbi interpretativi nell’attuazione, dovrà sempre farsi riferimento alla normativa di carattere nazionale, avendo questa sempre assoluta preminenza.

Il Regolamento aiuta a disciplinare le attività, dando certezza dei compiti e delle mansioni; produce continuità nell’azione della Regione e consente di determinare iter condivisi da tutta la base.

Ma nessun Regolamento, nessuna regola scritta, nessun accordo, sebbene utile, condiviso e desiderato, può mai prescindere da un comportamento fraterno, di vera solidarietà e condivisione, secondo la………

 

 

PROMESSA SCOUT

 

Con l’aiuto di Dio

prometto sul mio onore

di fare del mio meglio

   - per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese

 - per aiutare gli altri in ogni circostanza

 - per osservare la legge scout

 

E di questo, tutti noi AA.SS. della Sicilia siamo pienamente convinti assertori.

 

BUONA STRADA



 Scarica il Regolamento Regionale emendato 2017

 

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